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Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento
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Statuto
 
Denominazione - Sede - Oggetto
Art.1) E' costituita una associazione senza scopo di lucro con la denominazione:
"Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento"
Art.2) L'associazione ha sede in Roma - Piazza in Piscinula n. 44
Art.3) Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con la associazione, risulta dal libro soci.
Art.4) L'associazione ha per scopo la ricerca a livello nazionale e internazionale:
  • sulle metodologie di progettazione e gestione del cambiamento delle organizzazioni, con particolare riferimento alle metodologie di formazione-intervento mirate a valorizzare la partecipazione, l'apprendimento e lo sviluppo delle persone;
  • sui metodi e processi di intervento organizzativo, anche per quanto riguarda l'innovazione della comunicazione, sia quella interna alle organizzazioni sia quella rivolta ai loro contesti di riferimento (i mercati, i territori, le pubbliche amministrazioni);
  • l'integrazione tra linguaggi, culture, processi organizzativi a livello territoriale per lo sviluppo di efficaci forme di concertazione tra attori sociali.
L'associazione promuove:
  • lo scambio di idee ed esperienze in materia di formazione-intervento tra organizzazioni orientate al business, organizzazioni pubbliche e organizzazioni non-profit;
  • lo sviluppo di nuovi approcci, metodologie ed esperienze di formazione professionale che utilizzino l'approccio della formazione-intervento finalizzato alla progettazione e realizzazione del cambiamento con finalità di miglioramento della qualità del lavoro, della vita e dell'ambiente;
  • l'associazione potrà inoltre organizzare manifestazioni e congressi di studio e di divulgazione delle tematiche sopra elencate nonchè pubblicare e diffondere le conoscenze acquisite in forma scritta e con sistemi multimediali o con altre modalità di comunicazione. Viene espressamente esclusa l'edizione e la stampa di quotidiani e ogni altra attività editoriale per cui la legge prevede specifiche forme e/o regole relative.
L'associazione si propone di:
  • svolgere attività di intervento diretto all'interno delle organizzazioni al fine di sperimentare e consolidare le metodologie della formazione-intervento e produrre casi su cui sviluppare e approfondire la ricerca sui relativi strumenti, tecniche e processi.
Art.5) L'associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti al presente atto e da quanti in seguito vi aderiranno. Alla associazione potranno aderire tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, approvino e condividano gli scopi dell'associazione. Il socio che receda dall'associazione non ha diritto alla restituzione della quota associativa, nè ha diritti sul patrimonio e sui beni dell'associazione. La quota associativa è intrasmissibile. Fondo sociale e associati
Art.6) Il fondo sociale sarà costituito dalle quote di adesione stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo a carico degli associati, nonchè dagli incrementi patrimoniali che per qualsiasi motivo o titolo fossero acquisiti dalla associazione.
I singoli associati non potranno in alcun caso chiedere la divisione del fondo comune, ne pretendere la quota in caso di recesso.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verrà devoluto, su deliberazione dell'Assemblea, a destinazioni che si ispirino agli scopi dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96, n. 662.
Art.7) Gli associati si suddividono in:
  1. Soci fondatori, coloro che hanno avuto l'iniziativa di promuovere e creare l'associazione. Essi hanno tutti i diritti dei soci ordinari.
    Essi perdono la qualifica per decesso o dimissioni e verranno sostituiti da un membro nominato a maggioranza dai soci fondatori rimanenti. I soci fondatori possono, all'unanimità, attribuire la carica di socio fondatore "onorario" (che viene equiparata a tutti gli effetti alla carica di socio fondatore) a personalità di particolare rilievo distintesi nelle discipline di competenza dell'Istituto.
  2. Soci ordinari, gli associati, ammessi dal Consiglio Direttivo in base ai requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Essi perdono la qualifica per decesso, per morosità nel pagamento della quota o per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità dall'Assemblea.
Assemblee
Art.8) L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati, ne esprime le volontà, formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'associazione stessa ed elegge nel suo seno due membri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni sono prese con un numero di voti pari almeno alla maggioranza degli associati intervenuti.
Art.9) Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, con comunicazione, spedita od inviata a mezzo fax, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando sia rappresentato almeno un terzo degli associati e vi assista l'organo amministratore.
Art.10) Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.
Art.11) Ogni associato che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona che non sia Amministratore.
Art.12) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona eletta dall'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario, anche non associato, e, se del caso, da due scrutatori.
Art.13) Per le modificazioni del presente statuto occorre una delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei suoi membri, unitamente ad una delibera dell'assemblea presa con la maggioranza degli associati.
Amministrazione
Art.14) L'associazione à amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dall'assemblea degli associati scegliendo tre membri tra i soci fondatori e due membri tra i soci ordinari. Gli Amministratori durano in carica di nomina tre anni salvo revoca o dimissioni o per il periodo stabilito al momento della nomina. La revoca degli amministratori è disposta dall'assemblea degli associati con le maggioranze previste dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'Organo Amministratore potrà nominare procuratori speciali ad negotia per il compimento di singoli atti o serie di atti nei limiti dei poteri concessi dal presente Statuto. Al Presidente del Consiglio Direttivo, spetta con firma libera, la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Gli Amministratori non hanno diritto ad alcuna remunerazione, ma solo al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro incarico.
Bilancio
Art.15) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministratore procederà alla formazione del bilancio consuntivo.
Art.16) E' vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Scioglimento e disposizioni finali
Art.17) L'associazione può essere sciolta qualora venissero a mancare gli accordi degli interessati e gli scopi per i quali essa è stata costituita. La delibera di scioglimento dovrà essere adottata dalla totalità dei componenti il Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli associati con la maggioranza prevista dal presente statuto.
Art.18) In riferimento all'Art.7 punto B il Consiglio Direttivo ha facoltà di espellere, salvo ratifica della successiva Assemblea, chiunque, all'interno dell'associazione, approfitti ai fini di lucro dei poteri e degli incarichi affidati.
Art.19) Gli associati si impegnano a non utilizzare per fini diversi da quelli istituzionali, indicati nell'oggetto sociale, qualsiasi informazione, documento, modello, e/o procedura di cui siano venuti in possesso od a conoscenza per effetto della loro appartenenza all'associazione, salvo espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.
Art.20) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.
FTO Conchiglia Ennio
FTO Del Lungo Silvano
FTO Di Gregorio Renato
FTO Formica Costantino
FTO Ivaldi Ivetta
FTO Kaneclin Cesare
FTO Rouvery Luciano
FTO Tomassini Massimo
 
Roma, 30 marzo 1999

 
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